Art. 9.
(Modifiche all'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

      1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

 

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decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «i nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «i supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche»;

          b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

      «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione e della tenuta del registro riservato delle intercettazioni, di cui all'articolo 267, comma 5, del codice, e dell'archivio riservato, di cui al comma 1 dell'articolo 89-bis, nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
      2-ter. Il funzionario di cui al comma 2-bis comunica al procuratore della Repubblica ogni due mesi l'elenco delle operazioni che si protraggono da oltre tre mesi».